STATUTO

della

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ABILI OLTRE”

Art. 1 – Denominazione sede e durata

E’ costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” e successive modifiche una Associazione denominata “ABILI OLTRE APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel comune di Roma e con durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità ed attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In ottica di chiarezza di citano le attività così come riportate nel comma 1, dell’art. 5 del Codice del terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2 comma 4, del decreto legislativo 112/2017;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’associazione Abili Oltre, è una comunità che promuove il valore della persona nel Mondo dei Lavori, favorendo la costruzione di modelli lavorativi orientati alla armonizzazione delle diverse identità produttive degli individui e dei loro insiemi con le architetture produttive e gestuali d’impresa.

E’ una Smart Community volta a realizzare i vantaggi di una intelligenza collettiva e connettiva attraverso una dimensione organizzativa orizzontale, che favorisce lo sviluppo di comportamenti efficaci tramite processi di scambio informativo, di costruzione di memoria organizzativa comune, di coordinamento e di condivisione dei progetti, in una dimensione dinamica ed interattiva con l’ambiente in cui di volta in volta opera.

Abili Oltre si propone quale attore sociale per:

  • l’affermazione del diritto universale al benessere individuale e collettivo;

  • l’abbattimento di qualsiasi barriera che impedisca la piena inclusione ed il pieno sviluppo lavorativo ed umano delle persone abili e diversamente abili, con ampio riferimento all’articolo 3 della Costituzione Italiana ed al quadro normativo nazionale ed internazionale a tutela della diversità;

  • l’orientamento al progresso scientifico alla ricerca ed alla realizzazione di nuove condizioni di abilità e non di emarginazione;

  • la promozione e lo sviluppo di modelli lavorativi solidali ed inclusivi;

  • lo sviluppo di un sistema di Welfare inspirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà ed incentrato sulla partecipazione dei cittadini;

  • la promozione di un sistema economico e finanziario etico, solidale, democratico e trasparente, che garantisca l’equilibrio sociale, culturale e territoriale;

  • l’assistenza sociale e la formazione delle persone che vivono in condizione di disagio.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire alla associazione le persone fisiche e le persone giuridiche italiane e straniere che condividono le finalità della Associazione.

Ciascuna persona giuridica designa un delegato a rappresentarla nella Associazione, che potrà essere sostituito previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Possono aderire alla Associazione anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e che partecipano alla associazione con la loro opera, con le loro competenze, ma, nel rispetto del comma 3, art. 35 del Dlgs. 117/2017, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome e del cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’Assemblea può deliberare l’ammissione in qualità di Soci Onorari di personalità che si sono distinte in ambito culturale sociale e scientifico.

Art. 4 – Diritti e Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

  • elettorato attivo e passivo

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulla attività della Associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;

  • concorrere alla elaborazione ed approvare il programma delle attività;

  • essere rimborsati dalle spese, autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, potrà differenziare gli importi a seconda che si tratti di soci persone fisiche, persone giuridiche o Enti del Terzo settore. Le quote associative per le persone fisiche dovranno essere uguali, mentre quelle per le persone giuridiche e gli Enti del Terzo settore potranno essere diversificate secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

I soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, ma hanno diritto a partecipare alle attività della Associazione , con le modalità stabilite inderogabilmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso e esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla Associazione può essere escluso dalla Associazione mediante deliberazione della Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro la delibera di esclusione si applica l’art. 24 del codice civile.

L’Associato può sempre recedere dalla Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita delibera da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in cui interviene, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa, determina la sospensione dell’associato, il quale dopo 30 (trenta) giorni, perdurando la morosità, è considerato dimissionario.

Il reintegro di tutti i diritti associativi avviene con il pagamento dei precedenti periodi insoluti, con il massimo di 2 (due) anni.

Se l’Associato ricopre cariche nell’Associazione decade automaticamente da esse, senza possibilità di reintegro.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente

  • il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori;

  • il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 –Assemblea

L’Assemblea è composta dai soci, persone fisiche, persone giuridiche ed enti del terzo settore in regola con il pagamento della quota associativa.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, se gli iscritti nel libro soci sono inferiore a 500 persone, mentre possono rappresentare fino ad massimo di 5 persone se gli iscritti nel libro soci superano le 500 persone.

La convocazione della Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Tale convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo (posta, fax, posta elettronica o altro equipollente), oltre che affissione presso la sede sociale.

E’ possibile esprimere il voto per corrispondenza quando ne faccia richiesta almeno un quindi dei soci aventi diritto a voto, o se stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale deve trasmettere l’avviso di deliberazione ai soci, con le stesse modalità di convocazione della Assemblea, entro un termine non inferiore ai 30 (trenta) giorni rispetto a quello in cui ogni socio trasmetterà il suo voto.

La proposta sottoposta al voto per corrispondenza si intenderà approvata se i voti favorevoli scrutinati saranno più dei voti contrari.

Non saranno computai gli astenuti e le schede bianche.

E’ possible tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio – video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

  2. che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’odine del giorno, non che visionare, ricevere o trasmettere documenti;

  5. che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio -video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere convocata quanto se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

  1. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  2. approva il bilancio;

  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell’art. 25 e 28 del Codice del Terzo settore;

  4. delibera sull’esclusione degli associati così come previsto dall’art. 5);

  5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

  6. delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio l’assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

Art. 8 –Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

  1. elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere dell’Associazione e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente;

  2. adotta qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione nel rispetto delle normative statuarie e regolamentari;

  3. prende tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

  4. redige il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell’Associazione ed il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

  5. stabilisce l’importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e ne fissa la modalità di pagamento e le eventuali penali in caso di ritardato pagamento;

  6. decide in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti Soci;

  7. delibera sulla esclusione dei soci;

  8. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati, che non sono di competenza della assemblea;

  9. delibera sulla adesione o partecipazione dell’Associazione ad enti ed Istituzioni pubbliche o private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;

  1. nominare un Comitato Scientifico, con poteri consultivi, qualora debbano essere affrontati temi particolari e di ricerca;

  1. istituisce gruppi e sezioni di lavoro;

  2. istituisce sedi sia in Italia che all’estero.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni cinque anni dall’Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell’Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La graduatoria, delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata degli stessi cinque anni. Se nel corso di tale periodo avviene qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino a scadenza del quinquennio.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo potranno ricreare la collegialità nominando a consigliere uno dei soci di qualunque categoria.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il rappresentante di un socio persona giuridica o di un ente del terzo settore cessa automaticamente di far parte del Consiglio Direttivo, qualora il socio che lo ha designato comunica la sua sostituzione con altro rappresentante.

Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vicepresidente o di almeno tre dei suoi membri che lo richiedano. La convocazione può essere fatta anche per posta elettronica, con almeno 15 giorni di preavviso.

E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con interventi dislocati in più luoghi, con le modalità e con le limitazioni previste per le riunioni assembleari riportate nell’art. 7 del presente statuto.

Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, nel caso d’assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale a giudizio del Presidente della riunione.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente sovrintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

l Presidente potrà assumere delibere di urgenza da sottoporre a ratifica al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano in qualità di socio.

In caso di morte o dimissioni del Presidente, prima della scadenza del mandato, le funzioni verranno esercitate dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente potrà essere rieletto e dura in carica cinque anni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i Verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione, ne cura la tenuta dei libri contabili, ne incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttiva del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori – Organo di controllo –

La nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei conti è obbligatoria nel caso in cui si superino i limiti previsti dall’art. 30 del codice del Terzo settore. La nomina è altresì obbligatoria qualora siano stati costituiti dei patrimoni destinati a norma dell’art. 10 del codice del terzo settore.

Qualora non siano superati i limiti di legge l’associazione ha facoltà di dotarsi dell’organo di controlli.

I componenti dell’organo di controllo, ai quai si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 23897 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui l’organo di controllo sia collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. L’organo di controllo è nominato dall’assemblea e dura in carica cinque anni. Esso vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e siano stati superati i limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore. In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 13 – Revisione Legale dei Conti

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Probiviri

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente di uno dei suoi membri, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e possono giungere alla espulsione dall’Associazione.

Art. – 15 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  1. dalle quote e contributi degli associati;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;

  4. contributi della Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi per la cessione di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria così come previsto dall’art. 6 del codice del terzo settore e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  1. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

  1. altre entrate compatibili con le finali sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:

  1. dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili nel perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati ed espressamente destinati a Patrimonio;

b) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle eventuali rendite non utilizzate, che con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi dello Stato, degli Enti Territoriali o altri Enti pubblici nazionali o internazionali espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Art. 16 – Sezioni

Il Consiglio Direttivo al fine di perseguire le finalità dell’associazione e per realizzare l’obiettivo di essere fisicamente presente nel territorio potrà istituire delle sezioni decentrate dell’associazione a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, comunale e municipale le quali dovranno:

  1. fungere da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;

  2. rappresentare localmente l’associazione e le persone socialmente disagiate nel proprio territorio che ne facciano richiesta;

  3. collaborare con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche e private per il conseguimento dei diritti delle persone socialmente disagiate, sia a livello sociale che economico, civile e culturale.

Art. – 17 – Esercizio Sociale e rendiconto economico finanziario

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e deve essere approvato dall’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ovvero nella nota integrativa al bilancio.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. – 18 – Bilancio Sociale e informativa sociale

L’Associazione deve pubblicare annualmente e tener aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nel caso in cui si raggiungano le soglie previste dall’art. 14 del Codice del terzo settore, l’associazione deve redigere e depositare presso il registro unico del terzo settore, nonché pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. – 19 – Libri Sociali

L’associazione teve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;

  • libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di controllo, tenuto dallo stesso organo;

  • libro delle adunanze e deliberazione dei Probiviri;

  • ogni altro loro che si rendesse necessario, per legge o per scelta durante la vita dell’associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità, che verranno stabilite con appositi regolamenti.

Art. – 20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e per il bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività presta, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’arto 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. – 21 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea dei Soci.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l’approvazione di suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 (tre quarti) dei voti validi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibera la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che hanno scopi sociali analoghi a quelli della presente Associazione.

Qualora non venga individuato un Ente del Terzo settore a cui destinare il patrimonio residuo, lo stesso sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibera degli organi sociali, si applica il Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.